I Voucher per il Lavoro Occasionale Accessorio
Negli ultimi tempi stanno assumendo una crescente rilevanza i buoni lavoro, uno strumento ideato per il pagamento del lavoro occasionale accessorio introdotto dalla Legge Biagi.
La normativa di riferimento è contenuta nella Legge n.133 del 2008 e nella Legge 33 del 2009, oltre che in alcune Circolari dell'Inps quali la numero 104 del 2008 (settore commercio, turismo, servizi), la 44 del 2009 (settore domestico) e la 76 del 2009 (impresa familiare).
I voucher rappresentano uno strumento innovativo volto a facilitare l'assunzione regolare di lavoratori impegnati per un periodo di tempo limitato, in particolari settori produttivi e subordinati a particolari tipologie di contratti che ora andiamo a illustrare.
Il contratto di lavoro occasionale accessorioIl lavoro occasionale accessorio è un tipo specifico di prestazione lavorativa che viene svolta in modo non continuativo in virtù di particolari esigenze, ad esempio legate alla stagionalità di una mansione.
Per tali forme di lavoro sono previste la copertura assicurativa attraverso l'INAIL e quella previdenziale attraverso l'INPS, di conseguenza sono i periodi di lavoro pienamente riconosciuti a fini pensionistici, pur non dando diritto a prestazioni a sostegno del reddito come assegni familiari, maternità e via dicendo.
Trattandosi di particolari contratti di lavoro la loro applicazione è limitata a determinati settori quali:
- Imprese agricole per lo svolgimento di attività stagionali, oppure per attività non stagionali purchè il volume d'affari dell'impresa sia inferiore a 7.000 euro.
- Imprese familiari che operano nel commercio, turismo e servizi per lo svolgimento delle loro specifiche attività da parte di persone estranee all'impresa. Anche in questo caso è posto un limite al volume d'affari dell'azienda, fissato in 10.000 euro.
- Lavoro domestico relativamente ad attività occasionali
- d'assistenza a componenti della famiglia o di cura della casa;
- eventi sportivi, culturali, fieristici o legati a iniziative di solidarietà o di emergenza;
- opere di manutenzione, pulizia e giardinaggio relativamente a edifici, strade, parchi;
- consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa;
- insegnamento privato.
Per quanto concerne i restanti settori produttivi il contratto accessorio può essere applicato solo a lavoratori che appartengono alle seguenti categorie:
- giovani al di sotto dei 25 anni iscritti a corsi scolastici o universitari;
- coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito, come i cassaintegrati e lavori in mobilità.